Onorevoli Deputati! - Le disposizioni dell'articolo 1 dell'unito decreto-legge perseguono lo scopo di finanziare ulteriormente le attività di protezione civile, mediante assegnazione di nuove risorse in aggiunta a quelle determinate nella tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prelevandole da appositi accantonamenti. Esse hanno, dunque, un contenuto meramente contabile.
Relativamente all'articolo 2, che riguarda gli eventi sismici del settembre 1997 nell'Umbria e nelle Marche, si precisa che l'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini per i versamenti tributari e per i pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi previste dalle ordinanze emanate dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997, n. 2728 del 22 dicembre 1997 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, la possibilità di definire la propria posizione corrispondendo l'ammontare dovuto nella misura e con le modalità da stabilire mediante apposito decreto del