Onorevoli Deputati! - Le disposizioni dell'articolo 1 dell'unito decreto-legge perseguono lo scopo di finanziare ulteriormente le attività di protezione civile, mediante assegnazione di nuove risorse in aggiunta a quelle determinate nella tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prelevandole da appositi accantonamenti. Esse hanno, dunque, un contenuto meramente contabile.
      Relativamente all'articolo 2, che riguarda gli eventi sismici del settembre 1997 nell'Umbria e nelle Marche, si precisa che l'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini per i versamenti tributari e per i pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi previste dalle ordinanze emanate dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997, n. 2728 del 22 dicembre 1997 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, la possibilità di definire la propria posizione corrispondendo l'ammontare dovuto nella misura e con le modalità da stabilire mediante apposito decreto del

 

Pag. 2

Presidente del Consiglio dei ministri. A tale fine è stato previsto uno stanziamento di euro 50 milioni a decorrere dal 2008.
      Al riguardo, si evidenzia che al fine di garantire una adeguata percentuale di abbattimento, in analogia con altre situazioni emergenziali già definite (vedasi, da ultimo, l'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla definizione delle posizioni tributarie e contributive per i soggetti residenti in provincia di Catania interessati dagli eventi sismici e vulcanici del 2002), le risorse stanziate non risultano sufficienti.
      Pertanto, l'articolo 2 del decreto-legge prevede un abbattimento del debito nella misura del 60 per cento e la restituzione, da parte dei contribuenti, del restante 40 per cento in dieci anni, senza l'applicazione di interessi e sanzioni. La relativa copertura finanziaria è garantita mediante nuove risorse.